Clausole contrattuali e revisione prezzi(Tar Lazio, Roma, Sez. IV, 21 aprile 2022, n. 4793)

Con la sentenza in esame, il Tar Lazio si è pronunciato in merito all’efficacia delle clausole di un contratto di appalto con le quali venga espressamente esclusa la possibilità di ricorrere alla revisione dei prezzi.

La pronuncia risulta di particolare interesse poiché chiarisce che, in materia di appalti, qualsiasi clausola contrattuale che escluda espressamente la possibilità revisionale del corrispettivo, debba essere ritenuta nulla.

Secondo il Tar, clausole di siffatto tenore si porrebbero infatti in frontale contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 2 della l. 37/1973 (disposizione che per pacifica e consolidata giurisprudenza non risulta abrogata a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 33 della l. 41/1986), in forza della quale la materia della revisione prezzi non solo è sottratta a qualsiasi potere negoziale delle parti contrattuali, ma prevale in ogni caso sulle contrarie pattuizioni eventualmente contenute in atti negoziali.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Tar Lazio ha annullato un provvedimento di diniego di revisione, fondato su una clausola del relativo contratto che escludeva – per l’appunto – la possibilità di revisione del prezzo.

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(Commento a cura del Dott. Edoardo Mete).