Rapporti tra interdittiva e controllo giudiziario (Tar Catania, sez. IV, 1 maggio 2022, n. 1219)

Con la sentenza n. 12/2022, il Tar Catania (Sez. IV) ha definito i rapporti tra l’interdittiva antimafia e il provvedimento di ammissione dell’impresa al controllo giudiziario di cui all’articolo 34 bis, commi 6 e 7, del Codice Antimafia. 

La sentenza risulta di particolare interesse poiché prospetta una soluzione sostanzialmente inedita in relazione alle sorti del ricorso proposto da un’impresa avverso l’interdittiva antimafia disposta nei suoi confronti nell’ipotesi nella quale quest’ultima venga successivamente ammessa a controllo giudiziario.

Come chiarito dal Tar Catania, tale questione è stata già più volte affrontata da parte della giurisprudenza amministrativa, all’interno della quale si registrano sul punto due differenti orientamenti.

Secondo un primo orientamento, l’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario determinerebbe una causa necessaria di sospensione del giudizio, in conseguenza della sospensione ex lege dell’efficacia del provvedimento interdittivo (cfr. ex multis, ord. nn. 4873 del 2019 e 5482 del 2019).

Secondo altro orientamento, non opererebbe l’art. 295 c.p.c. (come richiamato dall’art. 79, comma 3, c.p.a.) e, stante la non interferenza degli ambiti giurisdizionali appartenenti al giudice amministrativo e al giudice della prevenzione penale, il giudice amministrativo avrebbe comunque l’obbligo di definire nel merito il ricorso.  

 “Staccandosi” da tali orientamenti, con la pronuncia all’attenzione, il Tar Catania, anche al fine di garantire la compatibilità costituzionale e comunitaria del sistema della prevenzione antimafia, prospetta una diversa soluzione della questione e, in particolare, conclude dichiarando che, nell’ipotesi di successiva ammissione della ricorrente al controllo giudiziario, il ricorso proposto avverso l’interdittiva antimafia debba essere dichiarato  improcedibile.

A tale conclusione, il Collegio perviene sulla base del  seguente iter argomentativo:

–  la misura interdittiva diviene inefficace al momento dell’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario;

–  sussiste un obbligo di aggiornamento della misura interdittiva in ragione dell’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario e l’imputazione del citato obbligo di aggiornamento ricade ex officio in capo all’Amministrazione procedente;

–  il provvedimento di aggiornamento non è un atto meramente confermativo della precedente interdittiva, ma un nuovo provvedimento, che giunge all’esito della necessaria, rinnovata istruttoria, che  deve obbligatoriamente tenere conto di quanto accaduto durante il periodo di controllo giudiziario. 

Nel  caso di specie – chiarisce il Tar – l’elemento di novità che rende definitivamente inefficace l’originaria interdittiva è dato proprio dall’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario. Invero, il controllo giudiziario consente all’impresa di operare legittimamente sul mercato, ed anzi le impone di dimostrare l’occasionalità dei contatti controindicati e la dissociazione da tali contatti, attraverso veri e propri atti di self-cleaning.

Ad avviso del Collegio, in caso di ammissione di una impresa al controllo giudiziario, l’interdittiva antimafia perde quindi efficacia e l’autorità prefettizia dovrà verificare se, in considerazione della prospettata occasionalità del contagio e tenuto conto di quanto accaduto durante il periodo del controllo, sia ancora sussistente il pericolo di infiltrazione ovvero se esso sia venuto definitivamente meno e l’impresa possa tornare ad operare a pieno titolo sul mercato.

Quanto alla natura del provvedimento di “aggiornamento” dell’interdittiva antimafia, in ragione dell’ammissione al controllo giudiziario,   il TAR Catania ritiene  che il nuovo provvedimento, anche se negativo, non possa mai considerarsi meramente confermativo del precedente, perché la Prefettura ha comunque sempre l’obbligo di effettuare una nuova istruttoria.  Con la conseguenza che, rispetto a tale provvedimento (ove lesivo), sorgerà l’interesse al ricorso dell’impresa attinta da interdittiva e ciò al fine di non vedersi definitivamente preclusa l’attività economica.

Ciò che, infine, auspica il Collegio è la previsione di un termine di “stand-still” per la P.A. erogatrice dei contributi pubblici, nelle more del vaglio del Tribunale della Prevenzione (il quale dovrebbe decidere celermente), affinché l’impresa non perda definitivamente la possibilità di accedere all’aggiudicazione delle commesse pubbliche ovvero la possibilità di ottenere l’erogazione dei finanziamenti pubblici nell’ambito delle procedure in itinere (con contributi limitati e presenza di soggetti controinteressati). Detto termine-  specifica il Tar –  potrebbe essere ancorato a quello fissato per il Tribunale ordinario per decidere sull’istanza di controllo.

Commento a cura dell’Avv. Federica Minotti

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