Istanza di revisione dei prezzi e stipula del contratto (Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 10 marzo 2022, n. 239)
Con la pronuncia in esame, il Tar Brescia si è pronunciato sull’ammissibilità delle istanze presentate dall’impresa aggiudicataria prima della sottoscrizione del contratto e volte a richiedere la revisione dei prezzi offerti in sede di gara.
Come noto, l’art. 106, comma 1, del Codice dei contratti pubblici prevede (alla lett. a) la possibilità di modificare i contratti di appalto per consentire, tra le altre cose, l’adeguamento delle condizioni economiche d’offerta in considerazione dei maggiori costi del servizio.
Più in particolare, l’anzidetta disposizione disciplina l’ipotesi (facoltativa) della revisione dei prezzi, rimettendo alla discrezionalità della stazione appaltante la scelta di inserire o meno nei bandi di gara una clausola di revisione periodica del prezzo.
Con la sentenza ricordata, l’adito Tar ha precisato che l’istanza di revisione del prezzo, presupponendo per sua natura un contratto già in corso, può essere formulata dall’impresa aggiudicataria soltanto dopo la stipula del contratto.
Ne consegue che nel caso in cui, prima della stipulazione del contratto, sopraggiunga un mutato contesto delle condizioni economiche d’offerta, l’impresa aggiudicataria sarà tutelata unicamente dalla possibilità di rifiutare la sottoscrizione del relativo contratto.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tar Brescia, poiché nel caso di specie, la ricorrente aggiudicataria aveva formulato istanza di revisione del prezzo prima della stipulazione del contratto e il capitolato di gara aveva comunque espressamente escluso la possibilità di richiedere qualsivoglia revisione dei prezzi, ha respinto il ricorso con il quale veniva lamentata l’illegittimità del rigetto dell’istanza di adeguamento delle condizioni economiche dell’offerta formulata dall’operatore economico.
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(Commento a cura del Dott. Edoardo Mete)