Requisiti di capacità tecnica e professionale e raggruppamenti temporanei orizzontali (Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 21 marzo 2022, n. 461)

Con la pronuncia in esame, il Tar Lecce si è pronunciato in merito alla portata di una clausola della lex specialis che preveda che i requisiti di capacità tecnica e professionale di un raggruppamento temporaneo orizzontale debbano essere posseduti, nel complesso dal raggruppamento. Ovvero sia dalla mandataria, che dalle mandanti.

Secondo il Tar, una tale precisazione deve essere intesa nel senso che anche per le mandanti sussiste l’obbligo di rendere dichiarazioni idonee a dare conto del possesso di requisiti tecnici e professionali richiesti dal bando di gara.

Ne consegue che, anche a fronte della regola generale secondo la quale non vi è alcuna prescrizione specifica in relazione alla quota percentuale minima dei requisiti di capacità tecnica e professionale che devono essere posseduti dalle mandanti di un raggruppamento temporaneo, ove il bando preveda che tali requisiti debbano essere posseduti dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso (comprensivo sia della mandataria che delle mandanti), non è possibile che gli stessi requisiti siano posseduti esclusivamente dal soggetto mandatario.

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(Commento a cura del Dott. Edoardo Mete)