Tar Toscana: Clausole escludenti e partecipazione alla gara (Sez. I, 3 Febbraio 2022, n. 120)

Non sono immediatamente escludenti le clausole in relazione alle quali l’efficacia preclusiva della partecipazione alla gara è connessa a specifiche modalità organizzative e produttive del singolo concorrente. Ai fini della contestazione giurisdizionale di tali clausole, il concorrente è tenuto  pertanto a dimostrare che l’impedimento alla partecipazione alla gara sia derivato da circostanze oggettive e comprovate.

Con la sentenza in esame, il Tar di Firenze si pronuncia in merito alla natura immediatamente escludente delle clausole della lex specialis e alla relativa ammissibilità della loro contestazione da parte degli operatori economici che non abbiano partecipato alla procedura di gara.

La sentenza si segnala di interesse poiché offre rilevanti spunti di riflessione in relazione alla legittimazione e all’interesse che deve sussistere, in capo all’operatore economico che non abbia presentato domanda di partecipazione alla procedura, ai fini della contestazione giurisdizionale delle clausole immediatamente escludenti.

In particolare, con la sentenza in commento, il Tar Toscana, dopo aver ricordato che deve essere riconosciuta la legittimazione e l’interesse all’immediata contestazione giurisdizionale della clausole “immediatamente escludenti” anche all’operatore che non abbia presentato domanda di partecipazione alla procedura, ha chiarito che sono immediatamente escludenti soltanto quelle clausole che incidono, con assoluta ed oggettiva certezza, sull’interesse dell’operatore economico, precludendogli un’utile partecipazione alla gara.

Di converso, non possono ritenersi immediatamente escludenti quelle clausole la cui partecipazione dipenda solo da specifiche modalità organizzative e produttive del singolo operatore economico.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Tar ha dichiarato inammissibili i ricorsi (principale e sui motivi aggiunti) proposti dal ricorrente che non aveva preso parte alla procedura di gara, in quanto non è riuscito a dimostrare la sussistenza di un impedimento oggettivo alla sua partecipazione alla procedura de qua.

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(Commento a cura del Dott. Edoardo Mete)