Tar Emilia-Romagna: all’AGO la giurisdizione sulle subconcessioni di spazi aeroportuali non destinati a servizi di aviazione

La subconcessione di spazi aeroportuali per lo svolgimento di attività non rientranti tra i servizi di aviazione è devoluta alla giurisdizione ordinaria.

Con la pronuncia in esame, il Tar Emilia-Romagna si è pronunciato in merito ai profili di giurisdizione attinenti all’affidamento in sub-concessione di spazi aereoportuali.

La sentenza risulta di particolare interesse perché ripercorre e chiarisce i presupposti in base ai quali il predetto affidamento debba essere devoluto alla giurisdizione amministrativa ovvero a quella ordinaria.

Nello specifico, la vicenda sottoposta all’attenzione del Tar in indirizzo ha per oggetto l’affidamento in sub-concessione, da parte della Società di gestione dell’infrastruttura aeroportuale, di spazi e locali per lo svolgimento di servizi non rientranti in senso stretto tra i servizi di aviazione.

Il Tar Emilia-Romagna distingue innanzitutto le c.d. attività aviation (attinenti a servizi per i vettori o per i passeggeri strettamente strumentali al trasporto, tra cui la manutenzione dei velivoli ovvero la logistica bagagli dei passeggeri) e le c.d. attività non aviation (tra le quali rientrano i servizi commerciali, di shopping e parcheggio). Mentre le prime sono uniformi in tutti gli aeroporti e necessarie; le seconde hanno carattere eventuale e presentano caratteristiche differenziate nei diversi aeroporti.

Un ulteriore e decisivo discrimine tra i due tipi di attività appena descritte – prosegue il Tar in indirizzo – risiede nell’analisi dell’Allegato A al D.Lgs. 18/1999 (Decreto che ha attuato la direttiva 96/67 CE, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità).

Tale allegato disciplina la nozione di assistenza a terra, assegnata alla cura del gestore aeroportuale, contenendo un’elencazione tassativa delle attività riconducibili alla predetta nozione.

A tal riguardo, il Tar Emilia-Romagna, considerando l’impossibilità di riportare il servizio oggetto del caso di specie – vendita duty free – alle previsioni di cui all’Allegato A al D. Lgs. citato, aderisce alla giurisprudenza del Consiglio di Stato e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a mente della quale “la subconcessione di spazi aeroportuali per lo svolgimento di attività non rientranti nell’elenco tassativo dei servizi necessari di assistenza a terra, bensì prestata su eventuale richiesta e autonoma remunerazione del cliente, ha natura privatistica, sicché non è soggetta alle regole dell’evidenza pubblica ed è devoluta alla giurisdizione ordinaria”. (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7663; Consiglio di Stato, sez. V – 29/1/2018 n. 590).

Con la pronuncia in esame, il Tar Bologna ritiene che l’affidamento di un appalto avente ad oggetto l’attività di vendita duty free, non rientrando in alcun modo nel core business del gestore aeroportuale, fa evidentemente mancare il necessario presupposto oggettivo della strumentalità dell’appalto all’attività speciale di cui si tratta, e non può conseguentemente essere assoggettato alla disciplina dei settori speciali.

Per queste ragioni, poiché gli appalti affidati da Enti aggiudicatori al di fuori dei settori speciali sono del tutto estranei alla disciplina del Codice dei contratti pubblici e dell’ordinamento pubblicistico, l’atto di concessione tra l’Ente concedente (ENAC) e la concessionaria società di gestione aeroportuale rappresenta solo un mero antecedente storico del contratto di sub-concessione di cui si controverte.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Tar Emilia-Romagna ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

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(Commento a cura del Dott. Edoardo Mete)