Regolamento (UE) n. 1308/2013 e tutela delle DOP. Il caso “Champanillo”

Corte di Giustizia UE – Causa C-783/19 Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 22 ottobre 2019 – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/GB

Con la pronuncia in commento la Corte di Giustizia (Quinta Sezione) dell’UE, in data 9 settembre 2021, si è pronunciata precisando i requisiti previsti dal Regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per la protezione dei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP).

La pronuncia è di particolare interesse perché con essa la Corte di Giustizia ha cristallizzato un importante principio: le DOP non solo non possono essere copiate, ma nemmeno essere evocate nel nome.

La vicenda trae origine dall’utilizzo del nome CHAMPANILLO utilizzato – a quanto pare impropriamente – dal proprietario di un tapas bar in Spagna per designare e promuovere i suoi locali, supportando tale attività da una grafica raffigurante due coppe colme di una bevanda spumante. Il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne – organismo a tutela degli interessi dei produttori di Champagne – adiva dapprima i giudici spagnoli per ottenere il divieto dell’uso del termine “Champanillo”, vista la riconducibilità allo “Champagne” e pertanto integrante una violazione della Denominazione d’Origine Protetta. Convenuta in appello, l’Audiencia Provincial del Barcelona chiedeva alla Corte di Giustizia di interpretare il diritto dell’Unione in materia di protezione dei prodotti DOP per la fattispecie in cui il termine “Champanillo” fosse utilizzato per designare non già prodotti, bensì servizi. 

Si rammenta che secondo una costante giurisprudenza della Corte UE, per interpretare una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della formulazione della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. 

La Corte di Giustizia si pronunciava, così, statuendo preliminarmente che nel caso di specie trova applicazione il Regolamento UE recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli n. 1308/2013. Nello specifico la Corte richiamava la disposizione relativa alle condotte che non utilizzano né direttamente né indirettamente la denominazione protetta stessa, ma la suggeriscono in modo tale che il consumatore sia indotto a stabilire un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP stessa.

La Corte di Giustizia concludeva nel senso che:

1)      l’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso di proteggere le denominazioni di origine protetta (DOP) da condotte relative sia ai prodotti che ai servizi;

2)     l’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l’«evocazione» di cui a tale disposizione, da un lato, non richiede quale presupposto che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno contestato siano identici o simili e, dall’altro, si configura quando l’uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP.

L’esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi, in particolare, dall’incorporazione parziale della denominazione protetta, dall’affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva, e anche in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra la DOP e la denominazione di cui trattasi o ancora da una somiglianza tra i prodotti protetti da tale medesima DOP e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima denominazione;

3)    l’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l’«evocazione» di cui a tale disposizione non è subordinata all’accertamento dell’esistenza di un atto sostanziale di concorrenza sleale, dal momento che tale disposizione istituisce una protezione specifica e propria che si applica indipendentemente dalle disposizioni di diritto nazionale in materia di concorrenza sleale.

(Commento a cura dell’Avv. Carlotta Pirro)