Il Consiglio di stato chiarisce i presupposti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato (SII) da parte degli enti comunali

Con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito alle modalità di gestione del servizio idrico integrato (SII) ex D. Lgs. 152/2006.

La sentenza risulta di particolare interesse poiché chiarisce i presupposti che, ai sensi dell’art. 147, comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006, legittimano un ente comunale a gestire, in maniera autonoma, il servizio de quo.

La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di un ente comunale, del provvedimento con il quale l’Ufficio d’ambito di Brescia aveva rigettato la richiesta (dello stesso Comune) di proseguire, in maniera autonoma e mediante una società in house, nella gestione del servizio idrico integrato a causa di   inefficienze asseritamente accertate nella conduzione dello stesso.

Il Consiglio di Stato chiarisce innanzitutto che, in linea generale, il servizio idrico integrato (il quale, come noto, si articola nelle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue) deve essere gestito in maniera unitaria all’interno degli ambiti territoriali ottimali (ATO).

Tale regola generale – prosegue il Consiglio di Stato – può essere derogata nell’ipotesi eccezionale prevista dall’art. 147, comma 2-bis del d.lgs. n.152/2006, che consente la gestione del servizio in autonomia “…nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico…”.

Secondo il Consiglio di Stato, l’anzidetto art. 147, comma 2 bis d. lgs. 152/2006 – che costituisce “norma derogatoria ed eccezionale”, da interpretarsi “in modo rigoroso e restrittivo” – legittima la gestione in autonomia del servizio idrico integrato nella sola ipotesi in cui sia garantita, da parte dell’ente comunale, un efficiente gestione dello stesso.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Consiglio di Stato, ritenendo che nel caso di specie non fosse garantita l’efficiente gestione del SII, ha confermato la sentenza di primo grado e, con essa, la legittimità del diniego opposto dall’Ufficio d’ambito di Brescia alla richiesta del Comune (di proseguire in maniera autonoma nella gestione del SII).

(Commento a cura dell’Avv. Francesco Renda)