SS.UU. della Corte di Cassazione: il tasso soglia si applica anche agli interessi moratori
(SS. UU. Civili della Corte di Cassazione, Sentenza 18.09.2020 n. 19597)
Con la Sentenza n. 19597/2020, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione – chiamate a risolvere il risalente dibattito dottrinale e giurisprudenziale in tema di applicabilità agli interessi moratori delle disposizioni antiusura – hanno sancito che la disciplina in parola deve essere applicata non solo agli interessi corrispettivi, bensì anche agli interessi moratori, giacché la medesima è volta non solo a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria connessa al contratto concluso.
Le SS.UU. – discostandosi dall’orientamento della terza sezione della Suprema Corte (v. sentenza 27442/2018) – hanno tuttavia precisato come, per la verifica di liceità degli interessi moratori applicati, non possa trovare valida applicazione il riferimento parametrico fornito dal tasso-soglia di cui ai decreti ministeriali, il quale – come noto – essendo formato sulla sola base del tasso corrispettivo medio applicato alle operazioni di credito, non può riferirsi a tassi di diversa natura.
Il vaglio di liceità degli interessi, chiarisce la Corte, deve essere necessariamente effettuato in base ad un parametro idoneo; e così, laddove sia oggetto di analisi la somma degli interessi (corrispettivi e moratori) applicati all’interno di un’operazione di credito, non si può prescindere dal considerare quale valido parametro il tasso soglia “ordinario” incrementato nella misura del tasso soglia moratorio.
In relazione, poi, alle conseguenze di legge connesse alla misura usuraria del tasso moratorio applicato, gli Ermellini hanno altresì sancito che la “sanzione” connessa alla misura usuraria dei tassi moratori applicati non possa essere quella prevista all’art. 1815 co. 2 c.c. (il quale prevede la gratuità dell’operazione), risultando preferibile una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro; è stato pertanto affermato che:
(i)in caso di interesse corrispettivo lecito e interesse moratorio superiore alla soglia di legge, solo quest’ultimo debba essere ritenuto illecito e precluso, con conseguente piena legittimità degli interessi corrispettivi concordati entro i limiti di legge;
(ii) l’eventuale superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori determini la caducazione della relativa pattuizione (da dichiararsi invalida e inefficace poiché contraria alla legge), con conseguente applicazione del criterio risarcitorio previsto dalla regola generale del risarcimento del creditore (di cui all’art. 1224, co. 1, c.c.) e “riparametrazione” degli interessi moratori nella misura degli interessi corrispettivi.
(Commento a cura dell’Avv. Pierluigi Rossi)