L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia in tema di decadenza dagli incentivi energetici

(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 11 settembre 2020, n. 18)

Con la pronuncia in esame l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia sulla questione, sollevata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza non definitiva n. 2682/2020, relativa all’ambito applicativo dell’art. 42, comma 3 del d. lgs. 28/2011 (nella versione applicabile ratione temporis alla controversia sottoposta alla sua cognizione), che, in linea generale, attribuisce al GSE il potere di disporre la decadenza dagli incentivi energetici nell’ipotesi in cui si accerti che gli operatori abbiano commesso violazioni giuridicamente “rilevanti” al fine di accedere agli incentivi previsti dall’ordinamento nel settore energetico.  Ai sensi dell’allegato 1 del DM 31 gennaio 2014, rientrano nella definizione di “violazione rilevante” anche “la presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero la mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi”.

Come noto, il DM 5 maggio 2011 – recante la disciplina dei meccanismi di “incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici – prevede che l’operatore possa accedere alla  “tariffa incentivante” base (disciplinata dall’art. 12) e al c.d. premio (previsto dal successivo art. 14 e che viene concesso, tra le altre cose, qualora il “costo di investimento” relativo ai “componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno dell’Unione europea”).

La sentenza risulta di particolare interesse poiché risolve il contrasto giurisprudenziale tra la Sez. IV e la VI del Consiglio di Stato in merito al potere del GSE di disporre (ai sensi del richiamato art. 42, c. 3 d. lgs. 28/2011) la decadenza dalla tariffa incentivante base (di cui all’art. 12 del DM 5 maggio 2011) nell’ipotesi in cui accerti la commissione, da parte di un operatore economico, di una “violazione” rilevante ai soli fini dell’accesso al c.d. premio (di cui al successivo art. 14 del medesimo DM).

Ebbene, l’Adunanza Plenaria – dopo aver profilato le ontologiche differenze tra l’istituto della decadenza e i distinti istituti dell’autotutela e della sanzione amministrativa – chiarisce che, qualora il GSE accerti la commissione da parte di un operatore di una violazione “rilevante” (nel caso di specie, la presentazione di un dato non veridico in merito alla provenienza dei componenti del lavoro) ai soli fini dell’accesso al premio, lo stesso Gestore deve dichiarare la decadenza dal solo meccanismo premiale (senza invece dover altresì dichiarare la decadenza dalla tariffa incentivante base). 

Ciò posto, la medesima Adunanza Plenaria precisa che  “ogni eventuale e ulteriore valutazione in punto di rimproverabilità e sanzionabilità del comportamento…” rimane riservata “ …all’Autorità indipendente cui il potere sanzionatorio è dalla legge espressamente attribuito”.

(Commento a cura dell’Avv. Francesco Renda)