Il Consiglio di Stato rimette alla Corte di Giustizia la sanzione della sospensione della licenza in caso di vendita di sigarette ai minori

(Consiglio di Stato, Sez. IV, 5.8.2020 n. 4943)

Con la sentenza n. 4943/2020, la IV sezione del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, la questione pregiudiziale sulla conformità ai principi comunitari di proporzionalità e di precauzione (di cui all’art. 5 del TUE, all’art. 23, comma 3, della direttiva 2014/40/UE e ai considerando 21 e 60 della stessa direttiva e n. 8 della direttiva 2014/40/EU), della disposizione nazionale, che prevede la sanzione della sospensione quindicinale della licenza in caso di vendita di sigarette, sigarette elettroniche e liquidi di ricarica a soggetti minorenni (art. 25, comma 2, r.d. 2316/1934, coma sostituito dall’art. 24, comma 3, D.lgs. 12 gennaio 2006, n. 6).

La sentenza in questione risulta di particolare interesse giacché costituisce, con specifico riferimento alla commercializzazione di prodotti del tabacco e affini, una delle prime pronunce giurisprudenziali aventi ad oggetto la valutazione della conformità all’ordinamento europeo della disciplina nazionale attuativa del  principio di precauzione e posta a  tutela al diritto alla salute;  tema quest’ultimo di particolare interesse non solo per i rivenditori dei c.d. generi di monopolio (rivendite di tabacchi), ma – da qualche anno a questa parte – anche per tutti gli operatori che producono e commercializzano prodotti del tabacco di nuova generazione e sigarette elettroniche.

Ricordiamo che la disciplina dettata dalla dir. 2014/40/EU (nonché dalle disposizioni di recepimento nazionali) è stata infatti solo di rado oggetto di attenzione  da parte della giurisprudenza euro-unitaria e nazionale, specie con   con riferimento agli aspetti di natura sanzionatoria. E la mancanza di una cornice giurisprudenziale in materia è giustappunto alla base della decisione di deferire la questione alla Corte di Giustizia. 

A quest’ultimo riguardo, il Consiglio di Stato precisa infatti che il deferimento in parola non trova causa nella non manifesta infondatezza della questione sollevata, bensì proprio  nella mancanza di precedenti sulla disciplina recata dalla direttiva n. 2014/40/UE relativamente ai profili di natura sanzionatoria. 

Pur rimettendo sulla base di queste premesse la questione al giudice comunitario, il Giudice amministrativo  mostra ad oggi  di ritenere la disposizione nazionale attributiva del potere sanzionatorio dell’Amministrazione delle dogane e dei monopoli (art. 25, comma 2, r.d. 2316/1934) conforme ai principi euro-unitari  di ragionevolezza e proporzionalità; e, comunque,   funzionale al raggiungimento dello scopo della tutela della salute umana (sancito, tra le altre, dal considerando n. 8 della direttiva n. 2014/40/EU nonché dall’art. 6 comma 2, lett. b, della Legge di delega n. 114/2015), anche alla luce della portata dissuasiva della normativa sanzionatoria. 

(Commento a cura dell’Avv. Pierluigi Rossi)